Diritto annuale 2021 - Imprese già iscritte

l decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 ha prorogato al 20 luglio il termine del versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi, in scadenza il 30 giugno, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Per i medesimi soggetti l'articolo 9-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, proroga ulteriormente, al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti delle imposte che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

La proroga riguarda anche il diritto annuale.

Il termine del 15 settembre è fisso: non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate resta confermata  la scadenza del 30 giugno  con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione. 

Le imprese con esercizio a cavallo d'anno dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, come delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Importi

Sono stati confermati gli importi del diritto annuale degli anni precedenti e la maggiorazione del 20% per la realizzazione di progetti strategici.
Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale definito in misura fissa gli importi sono i seguenti: 

Tipo di impresa Sede      Unità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese

€ 53,00 (*)       

€ 11,00  (*)        

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese

€ 120,00 € 24,00

Società semplici agricole

€ 60,00 € 12,00

Società semplici non agricole

€ 120,00 € 24,00

Società tra professionisti (art. 16, c. 1,d d.lgs. n. 96/2001)

€ 120,00 € 24,00

Soggetti iscritti al REA (repertorio economico amministrativo): associazioni, fondazioni, parrocchie, asili, etc.
- solo per la sede -

€ 18,00 € 0,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

(*) Nel caso di impresa individuale con una o più unità locali, per la determinazione dell’importo totale da pagare occorre utilizzare gli importi non arrotondati (€ 52,80 per la sede e € 10,56 per ogni unità locale) e successivamente,  sull'importo finale ottenuto, applicare l'arrotondamento.

Esempio: Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare (impresa individuale € 52,80 per la sede + 1 unità locale € 10,56 = € 63,36 che arrotondato diventa € 63,00)

Per le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro imprese, tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, l'importo dovuto è determinato applicando al fatturato 2020 le aliquote (file pdf KB 36) definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011  (file pdf KB 86), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e, successivamente, aumentati del 20%.

Unità locali

Per ciascuna delle proprie unità locali, le imprese devono versare, in favore della Camera di commercio della provincia in cui l'unità locale è ubicata, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede, indicando nella casella "codice ente" la sigla della provincia (per Cuneo: CN).

Arrotondamento

L’importo complessivo (sede + unità locali) dev’essere arrotondato alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi.

Trasferimento sede

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove la stessa era iscritta al 1° gennaio 2021.

Modalità di pagamento

Il versamento del diritto va eseguito scegliendo, in alternativa, di:

  • pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dagli istituti bancari e da Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it  E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi

  • pagare online tramite la  piattaforma PagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online.

 Istruzioni per la compilazione del modello F24

I versamenti vanno eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

  • sezione da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
  • codice ente/codice comune: sigla della provincia a cui appartiene la camera di commercio che deve ricevere il pagamento (nel nostro caso CN)
  • codice tributo: 3850
  • rateazione: non compilare
  • anno di riferimento: indicare l'anno
  • importi a debito: indicare l’importo determinato con le suddette modalità.

Esempio di compilazione del modello F24  (224 KB)

Comunicazione alle imprese

Ogni anno le camere di commercio inviano a ciascuna impresa una nota informativa sui dati della stessa, così come risultano al registro imprese e con le indicazioni necessarie per la determinazione dell'importo del diritto annuale e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

La lettera informativa viene inviata, nel mese di giugno, esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dall'impresa al registro delle imprese.

La comunicazione non viene inviata ai soggetti di nuova iscrizione, i quali devono pagare il diritto annuale al momento di presentazione della pratica oppure entro trenta giorni dalla stessa con modello F24.

Per le imprese che versano il diritto annuale in base al fatturato:

Riferimenti normativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ultima modifica: Martedì 21 Novembre 2023