Sono soggette all´applicazione della L.82/94 le imprese che esercitano attività di:
- pulizia comunemente intesa, ovvero quell'insieme di procedimenti e operazioni che permettano di rimuovere polvere e sporco da superfici, oggetti e ambienti;
- disinfezione, cioè procedimenti e operazioni in grado di rendere sano un ambiente mediante la distruzione o l'inattivazione di microrganismi patogeni;
- disinfestazione, procedimenti e operazioni che consentano la distruzione di parassiti e insetti nocivi in genere;
- derattizzazione, ovvero procedimenti e operazioni che mirino all'eliminazione o alla riduzione di topi e ratti;
- sanificazione, cioè quell'insieme di procedimenti e operazioni in grado di rendere sano un ambiente, non solo con interventi di pulizia generale, disinfezione, disinfestazione, ma anche con un miglioramento delle condizioni di temperatura, ventilazione, umidità, illuminazione o rumore.
Le imprese di pulizia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 2 D.M. 274/97)
- Requisiti tecnico-professionali [1] (art. 2 D.M. 274/97 circolare M.I.C.A. 3428/c del 25.11.1997; art. 10 L. 40/2007) solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
- Requisiti onorabilità (art. 2 legge 82/94)